Federazione dei Comuni del Camposampierese

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Orientamento legale

Cos'è

Servizio gratuito fornito dall'Ordine degli Avvocati di Padova presso la sede della Federazione per garantire un primo orientamento sulle tematiche legislative e normative.
I comuni della Federazione del Camposampierese sono: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero. 
 

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto ai cittadini che necessitano di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per un primo accesso alla giustizia.
 

Accedere al servizio

Per usufruire del servizio si prega di fissare un appuntamento inviando una e-mail all'indirizzo orientamento.legale@fcc.veneto.it oppure chiamando lo 049 9315635.
Nel contenuto della e-mail indicare la motivazione per cui si richiede il servizio di orientamento.
In risposta sarà inviata un'e-mail con data e orario dell'appuntamento. Gli appuntamenti saranno fissati ogni primo martedì del mese dalle 15 alle 17.
 

Cosa si ottiene

Il regolamento circoscrive i servizi che possono venir resi dallo sportello, indicandoli agli articoli 2 (Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati) e 3 (Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia).
L'articolo 2 stabilisce che per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio ha ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- (lettera a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso, inclusa l'informativa sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine (ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera n) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.)

- (lettera b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico, tenendo presente che è fatto espresso divieto all'informazione sui giudizi pendenti, pertanto  non potrà in questa sede fornirsi alcun giudizio e nemmeno suggerimento al cliente scontento del comportamento del proprio avvocato

- (lettera c) sui diritti e obblighi derivanti dall'incarico

- (lettera d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per trovare una conciliazione quando non vi sia accordo sul compenso con il proprio difensore

In concreto, quindi, potranno soltanto indicarsi alcuni concetti generali, quali l'obbligazione di mezzi e non di risultato offerta dall'avvocato e i diritti e gli obblighi reciproci cliente-avvocato, in particolare nel caso di revoca del mandato o di rinuncia allo stesso.

Il successivo articolo 3 del regolamento stabilisce che, per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio ha ad oggetto l'informazione e l'orientamento, in particolare:

- (lettera a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, mentre ogni attività di consulenza, come si è detto, è vietata;

- (lettera b) circa i tempi di massima di un giudizio e i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

- (lettera c) sulla difesa di ufficio e sui requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, attività svolte, presso il nostro Ordine, da apposite Commissioni.

Il comma 2 dell'articolo 3 prosegue con lo stabilire che il servizio ha, altresì, ad oggetto l'informazione e l'orientamento sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche per il tramite di camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso il Consiglio dell'Ordine, indicandone i relativi vantaggi.

L'articolo 1 esclude dal servizio di sportello ogni attività di consulenza e fa espressamente divieto d'informazione sui giudizi pendenti. L'esclusione della consulenza deve intendersi nel senso più ampio, nel precludere ogni apprezzamento e suggerimento circa la possibile gestione di una controversia, dovendosi l'orientamento limitare ai criteri di fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati (articolo 2) e circa l'accesso alla giustizia (articolo 3).

Allo sportello non può essere fornita alcuna indicazione specifica sulla controversia, ma soltanto direttive di massima circa il sistema normativo e ordinistico che possono riguardare la vicenda. Ciò viene evidenziato ulteriormente dall'espresso divieto d'informazione sui giudizi pendenti.

L'avvocato preposto al servizio di sportello dovrà esimersi dunque persino dall'ascoltare dubbi in proposito, e a maggior ragione da dare apprezzamenti circa la validità del collega che gestisce la causa, come pure dall'indicare, seppur richiesto, nominativi idonei all'assunzione dell'incarico: oltre che, ovviamente, dall'assumere incarichi professionali lui stesso, estendendosi i divieti anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Per favorire il servizio offerto dallo sportello con le modalità ora indicate, il regolamento prescrive che il Consiglio dell'Ordine non trattenga alcun documento fornito dall'utente e non rediga alcun verbale in relazione al servizio prestato. Tuttavia è previsto che il Consiglio dell'Ordine tenga un registro ove sono annotati, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

 

Accesso on line 

Non disponibile


Uffici

Ufficio Segreteria

Via Cordenons, 17
35012 - Camposampiero (PD)
orientamento.legale@fcc.veneto.it
049 9315635

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